Art. 9.

      1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del

 

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provvedimento indicato all'articolo 8, comma 3, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni stabilite all'articolo 1, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
      2. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre opposizione al tribunale ai sensi dell'articolo 4.
      3. All'esito delle opposizioni, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.
      4. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.
      5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, procede, autorizzato dal giudice delegato e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi è opposizione o che non sono stati ammessi in via definitiva.
      6. In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione.
 

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      7. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative a ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.